BONUS FACCIATE

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BONUS FACCIATE – UNA BUONA OPPORTUNITA’ PER RISTRUTTURARE CASA E RECUPERARE IL 90% DELLA SPESA SOSTENUTA
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Per avviare i lavori riguardanti la riqualificazione delle facciate del fabbricato esistente e/o interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica costruzione di nuove autorimesse, recinzioni e/o cancellate il nostro Studio è a vostra disposizione per seguirvi nell’intera procedura di ottenimento dei necessari titoli abilitativi e ottenere l’agevolazione fiscale.

 

Con la Legge di Bilancio 2020 oltre a prorogare tutti gli incentivi fiscali già in essere quali: sismabonus, riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e bonus mobili, è stata introdotta una nuova detrazione fiscale che consente di recuperare il 90% delle spese sostenute per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti.

Questo nuovo incentivo interessa tutti gli edifici esistenti ricadenti nelle zone urbanistiche A e B del territorio nazionale.

Zone A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storio, artistico o di particolare pregio ambientale.

Zone B: include le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A con alta densità edificatoria

AMMONTARE DELLA AGEVOLAZIONE

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta IRPEF pari al 90 percento delle spese sostenute, da ripartire in 10 (dieci) quote annuali.

REQUISITI DEL SOGGETTO BENEFICIATORE

Ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile. La data di inizio lavori deve risultare dai titoli abilitativi rilasciati dal Comune e possedere un reddito soggetto a IRPEF.

DETRAZIONE SPETTANTE

Per la detrazione in esame, a differenza delle altre agevolazioni fiscali, non è stabilito né un limite massimo di spesa, né un limite massimo di detrazione. La detrazione pertanto spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta.

INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi non sono solo quelli compresi di sola pittura o tinteggiatura esterna, ma anche quelli finalizzati al recupero e/o restauro delle facciate degli edifici esistenti comprendendo per altro intonaci e/o cappotto (isolamento termico) purchè quest’ultimo garantisca i requisiti minimi del decreto ministeriale sulle prestazioni energetiche e purchè riguardi oltre il 10% della superficie della facciata esterna.

Quadro sintetico dei lavori agevolabili

INTERVENTO DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTO E FREGI
(INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO
influenti dal punto di vista termico o che interessa oltre 10% dell’intonaco
ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
1 – Grondaie
2 – Pluviali
3 – Parapetti
4 – Cornicioni
SOLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO AD USO PUBBLICO
SUPEREFICI CONFINANTI CON
1 – chiostrine
2 – cavedi
3 – cortili
4 – spazi interni
5 – smaltimento materiale
6 – cornicioni
SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI
1 – Acquisto materiali
2 – progettazione e altre prestazioni professionali (geometra, ingenere, ecc)
3 – installazione ponteggio
4 – smaltimento materiale
5 – Iva
6 – imposta di bollo
7 – diritti di segreteria per atti autorizzativi

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE

La detrazione steppante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fini a concorrenza dell’imposta lorda.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo non potrà essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi a rimborso come per gli altri tipi di agevolazione fiscale.

CUMULABILITA’

L’agevolazione fiscale bonus facciate ammette esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamento e fregi, mentre per gli altri interventi diversi dai precedenti restano applicabili le agevolazioni già in essere in materia edilizia e di riqualificazione energetica. Pertanto tutto quello che non può essere fatto rientrare nella detrazione fiscale del bonus facciate può rientrane nei bonus fiscali delle ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione energetica.